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In materia di accertamento sintetico effettuato sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, ove il contribuente deduca che la spesa sia frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l'entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall'accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto a dimostrare l'impiego di detti redditi per l'effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica. Di talché non è sufficiente che il contribuente provi l'esistenza del reddito del familiare, ma occorre l'ulteriore dimostrazione della durata del possesso, in modo che possa ritenersi provata, anche in via presuntiva, la sua destinazione alla spesa per incremento patrimoniale. Dunque, la dimostrazione della semplice esistenza del reddito riferibile al familiare, se è rivelatrice di una astratta maggiore capacità contributiva familiare, non è di per sé stessa induttiva del fatto che detto maggiore reddito sia stato impiegato proprio per sopperire alle esigenze di uno dei componenti del nucleo, sul quale incombe l'onere di contrastare il risultato derivante dall'applicazione dei suddetti indici nei suoi confronti. (Nel caso concreto i giudici tributari, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici, hanno rilevato che la prova contraria fornita dal contribuente non era di per sé sufficiente a superare l'accertamento presuntivo operato dall'Amministrazione.)