In tema di Iva, il versamento di un acconto sul prezzo con emissione della relativa fattura in relazione a un contratto immobiliare costituisce un'operazione imponibile, ai sensi del D.P.R. 633/1972, articolo 6, comma 4, il quale, con riferimento a tutti i casi di cessioni di beni immobili in cui l'emissione della fattura o il pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo avvengano prima della stipulazione dell'atto definitivo di trasferimento del diritto, dispone che l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Tuttavia, sebbene la stipulazione del contratto preliminare di vendita sia sufficiente, ai sensi del D.P.R. 633/1972, articolo 6, commi 1 e 4, a realizzare il presupposto dell'imposizione, nei limiti dell'importo fatturato o pagato, è legittima la contestazione della detraibilità dell'imposta assolta dal promissario ove si accerti la natura elusiva dell'operazione, attraverso l'interpretazione della comune volontà delle parti in ordine alla validità o meno del preliminare, sulla base di tutti gli elementi da cui possa desumersi l'intento fraudolento dalle stesse perseguito (cfr. sentenza n. 12192/2008).