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In tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria tramite assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, nel caso in cui i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l’aliquota degli atti di divisione e non l’aliquota degli atti traslativi. Ai sensi dell’articolo 34, D.P.R. 131/1986 quest’ultima è applicabile soltanto nel caso in cui a un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello a lui spettante e limitatamente alla parte di eccedenza, mentre non rileva che la somma corrisposta a titolo di conguaglio o meno della massa ereditaria, in quanto la norma citata non si riferisce alla provenienza dei beni, ma unicamente al loro valore (cfr. sentenze n. 17512/2017, n. 201119/2012 e n. 17866/2010).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione