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In tema di aiuto di Stato erogato a un'impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento de minimis applicabile o, in difetto, se ricorrono le condizioni che rendono l'aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, punto 2, lettera b), Tfue (e cioè che si tratti di aiuto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali). Da ciò deriva che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del de minimis, che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di 3 anni (decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato sotto qualsiasi forma) non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'articolo 107, punto 2, lettera b), Tfue, di avere la sede operativa nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento e anche l'assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto) (cfr. sentenze n. 10450/2018, n. 1325/2018, n. 3070/2018 e n. 29905/2017).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione