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Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Agevolazioni - Rivalutazione - Terreni agricoli - Art. 1, comma 91, L. 24 dicembre 2007, n. 244 - Imposta sostitutiva - Eccedenze a credito - Rimborso - Termini - Art. 21, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Massima - L'eccedenza a credito in favore del contribuente per effetto del versamento dell'imposta sostitutiva afferente ad una pluralità di operazioni di rivalutazione dei beni (nella specie, terreni agricoli) si manifesta all'atto del pagamento dell'ultima delle operazioni. Non vi è dunque luogo all'applicazione dell'art. 38, D.P.R. n. 602/1973 in quanto non trattasi di ipotesi di insussistenza originaria dell'obbligazione tributaria bensì sopravvenuta, con ricorso al termine biennale di cui all'art. 21, D. Lgs. n. 546/1992.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione