Non costituisce ex art. 2135, comma 3, c.c. un'attività connessa alla coltivazione del fondo bensì una prestazione di servizi ai sensi tanto degli artt. 2 e 3, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 quanto dell'art. 6 del Regolamento (CEE) del Consiglio n. 282 del 2011, l'attività di "catering", effettuata da un'azienda agrituristica all'esterno della propria sede, diretta non solo alla produzione ma anche alla somministrazione presso il consumatore di cibi e bevande. Ne consegue che la stessa non è riconducibile ad un'attività agricola.