In tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici previsti per la piccola proprietà contadina di cui alla L. 604/1954, e che all'atto della registrazione si sia limitato a produrre l'attestazione di cui all’articolo 4, comma 1, in luogo del certificato previsto dall'articolo 3, è tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, a presentare il certificato dell'ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto stabilito a pena di decadenza. Il contribuente che non adempia all'obbligo di produrre il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine di decadenza di tre anni dalla registrazione dell'atto (ove stipulato prima dell'entrata in vigore della L. 25/2010), perde il diritto al beneficio, salvo che dimostri di essersi attivato per conseguire la documentazione in tempo utile e che il superamento del predetto termine sia dovuto all'inerzia degli uffici competenti e non alla propria negligenza nel richiedere o sollecitare il rilascio del certificato (cfr. sentenze n. 2941/2018, n. 9842/2017, n. 16425/2015, n. 21980/2014, n. 5029/2012 e n. 1046/2011).