La soglia di rilevanza penale pari a 250.000 euro dell’omesso versamento IVA ex art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, così innalzata dal D.Lgs. 158/2015 (in precedenza pari a 50.000 euro), è applicabile retroattivamente. L’applicazione del principio di retroattività è possibile anche d’ufficio nel caso di ricorso inammissibile.