L'articolo 4 della L. 228/2001 consente all’imprenditore agricolo di poter usufruire della semplificazione delle procedure amministrative “anche se intende commercializzare prodotti non provenienti dalla propria attività aziendale, seppur non prevalenti rispetto a quelli propri, ovvero derivati e ottenuti dalle attività di manipolazione o trasformazione inerenti il ciclo produttivo dell’impresa, senza doversi munire di specifici atti autorizzatori sostituiti nelle intenzioni del legislatore dall’unica comunicazione di inizio attività”.