Il trattamento agevolato previsto dal D.Lgs. 504/1992, articolo 9, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare di pensione (cfr. sentenza n. 13745/2017).