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In tema di agevolazioni tributarie a favore della PPC di cui alla L. 604/1954, il giudice tributario può autonomamente accertare l'esistenza dello status di coltivatore diretto, dovendo escludersi che l'esercizio del potere di certificazione relativo alla sussistenza o meno di tale status possa svolgere alcun effetto preclusivo o condizionante rispetto alla piena tutela del diritto soggettivo all'agevolazione fiscale. Un analogo potere accertativo del giudice tributario deve sussistere anche in riferimento ai requisiti oggettivi attinenti alle caratteristiche del fondo. Il presupposto oggettivo dell'idoneità alla formazione della PPC deve indubbiamente sussistere al momento della stipula dell'atto, tale idoneità costituisce tuttavia sempre un giudizio prognostico effettuato ex ante ma verificabile ex post; le agevolazioni in parola sono, infatti, finalizzate a incentivare non tanto la permanenza della piccola proprietà contadina già costituita, e quindi il mantenimento di uno stato di fatto già esistente, quanto proprio il processo di nascita e di creazione della stessa attraverso atti di acquisizione di fondi con destinazione agricola allo scopo ritenuti idonei. Sarebbe, pertanto, contrario alla ratio della normativa agevolativa di cui alla L. 604/1954, escludere la possibilità che tale idoneità, in riferimenti ai requisiti dimensionali minimi, venga progressivamente acquisita sulla base di atti successivi, se collegati tra loro in virtù di dati certi, oggettivi e verificabili (cfr. Sentenze n. 26454/2018, n. 8326/2014 e n. 10248/2013).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione