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Le agevolazioni di cui alla piccola proprietà contadina, già previste per la persona fisica con qualifica di coltivatore diretto, sono estese dal D.Lgs. 99/2004, articolo 2, commi 4 e 4-bis, anche alle società agricole che, ai sensi dello stesso Decreto, articolo 1, comma 3, abbiano la veste di imprenditore agricolo professionale a condizione che, al momento dell'applicazione del trattamento agevolato, sussista l'ulteriore requisito dell'iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura di almeno un socio, se società agricola di persone, di almeno un amministratore, se società agricola di capitali, di un amministratore socio nelle società cooperative.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione