Le agevolazioni di cui alla piccola proprietà contadina, già previste per la persona fisica con qualifica di coltivatore diretto, sono estese dal D.Lgs. 99/2004, articolo 2, commi 4 e 4-bis, anche alle società agricole che, ai sensi dello stesso Decreto, articolo 1, comma 3, abbiano la veste di imprenditore agricolo professionale a condizione che, al momento dell'applicazione del trattamento agevolato, sussista l'ulteriore requisito dell'iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura di almeno un socio, se società agricola di persone, di almeno un amministratore, se società agricola di capitali, di un amministratore socio nelle società cooperative.