In tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici per la piccola proprietà contadina e che, all'atto della registrazione, si sia limitato a produrre l'attestazione di cui alla L. 604/1954, articolo 4, comma 1, in luogo del certificato previsto dall'articolo 3, è tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, a presentare il certificato dell'Ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell'atto. Il contribuente che non adempia l'obbligo di produrre all'Ufficio il certificato definitivo attestante la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale entro il termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell'atto, non perde il diritto ai benefici ove provi di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile, senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti, e detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l'istanza, ma anche di seguirne l'iter, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall'ufficio (cfr. Sentenze n. 28845/2017, n. 20318/2017, n. 9842/2017, n. 9423/2017, n. 15489/2016, n. 25438/2015 e n. 21050/2007).