Il termine trasferimento, conformemente all'etimo latino, è stato usato dal Legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto a un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento. Il termine in questione non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente, ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante). L'applicabilità della maggior aliquota del 15% ai soli atti traslativi è ulteriormente dimostrata dal fatto che nelle note all'articolo 1 della nuova Tariffa, proprio in relazione agli atti previsti dal secondo periodo, vengono usate espressioni (come acquirente, parte acquirente e beni alienati) e si prescrivono adempimenti che all'evidenza riguardano le alienazioni e non possono tecnicamente rapportarsi alla parte in favore della quale sia stata costituita una servitù.