Ai sensi della L. 604/1954, articolo 7, comma 1, la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprietà contadina, nell'ipotesi di cessazione della coltivazione diretta del fondo da parte dell'acquirente, prima del decorso di cinque anni dall'acquisto, non opera qualora la mancata attivazione derivi da fatti obiettivi sopravvenuti non riconducibili all'acquirente sotto un profilo soggettivo, stante il principio di trasparenza e conoscibilità degli oneri fiscali, per il quale non possono essere poste a carico di un soggetto le conseguenze di fatti sopravvenuti a lui non imputabili. All'ipotesi considerata non è certamente riconducibile l'affitto del fondo. Invero all'affitto consegue la perdita del beneficio fiscale, salvo che avvenga a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, che, in base al D.Lgs. 228/2001, articolo 11, comma 3, esercitino a loro volta l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135, c.c. Per tale ragione, del resto, si afferma che la violazione del divieto sopra detto non comporta la nullità del contratto di affitto, essendo la nullità esclusa dalla presenza di una sanzione specifica e diversa, idonea al perseguimento del medesimo obiettivo (cfr. Sentenze n. 23119/2018, n. 3199/2018, n. 6688/2014 e n. 18849/2007).