Non è applicabile il regime fiscale esentativo al trasferimento della proprietà di partecipazioni sociali al parente in linea collaterale di terzo grado all'imposta di registro, dovendosi attribuire al termine "discendente" portata applicativa non più ampia del rapporto padre-figlio o nonno-nipote, non contemplando la normativa vigente una finalità di intervento di agevolazione fiscale più estesa..