Imposta di successione: la nozione di beni strumentali, con riferimento alla deroga prevista dal comma 5, art. 6 del DPR 599/1973, va restrittivamente intesa, includendovi esclusivamente gli immobili che abbiano, come unica destinazione, quella di essere direttamente impiegati nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, così da non essere idonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti. Pertanto non possono essere considerati strumentali ai fini ILOR, gli immobili appartenenti ad un ente commerciale e dallo stesso locati a terzi.