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Interessante sentenza della Corte di cassazione del 14 febbraio u.s. con la quale si stabilisce che non basta essere imprenditori per poter scontare l’imposta sul valore aggiunto sulle operazioni passive in quanto ai fini del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto gli articoli 4, paragrafo 1, e 17, paragrafo 2, della VI direttiva n. 77/388/Cee del 17.5.1977, e gli articoli 4 e 19 del Dpr n. 633 del 1972, ritengono del tutto irrilevante la mera qualità soggettiva di imprenditore, laddove l’operazione passiva, per le modalità con le quali è compiuta e per le condizioni soggettive e oggettive che caratterizzano l’atto di acquisto, non possa ricondursi allo svolgimento dell’attività d’impresa dello stesso, in quanto difettano i requisiti di riconoscibilità dell’effettivo svolgimento di una siffatta attività economica.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione