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Il rappresentante fiscale ai fini dell'IVA all'importazione, oltre ad essere coobbligato per gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, può rispondere in solido con il rappresentato anche per il pagamento dell'imposta doganale, sempre che risulti essersi oggettivamente ingerito nel perfezionamento dell'operazione di importazione, atteso che, a norma dell'articolo 201, comma 3, Regolamento CEE 2193/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, quando una dichiarazione è resa in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione e che erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza della loro erroneità possono essere parimenti considerati debitori, conformemente alle vigenti disposizioni doganali, e che, in linea con la regolamentazione comunitaria, l'articolo 38, D.P.R. 43/1973 vincola all'obbligazione tributaria tutti coloro comunque ingeritisi nell'operazione. La responsabilità solidale del rappresentante fiscale (che non agisce in nome proprio, ma in nome e per conto del soggetto rappresentato) non deriva, pertanto, dal mero fatto che il suo nominativo figuri sulle bollette doganali, essendo invece necessaria la prova o che egli sia attivamente ingerito nell'operazione, fornendo i dati necessari alla stesura della dichiarazione, o che fosse (o dovesse essere, in base alla sua specifica diligenza professionale) a conoscenza dell'erroneità di quei dati (cfr. Sentenza n. 3285/2012).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione