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In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, (nel testo vigente "ratione temporis"), obbliga il comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Torino, 03/11/2006).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione