La norma che pone in capo al contribuente l'onere di depositare, entro i tre anni dalla conclusione del contratto o dalla sua registrazione, il certificato definitivo, relativo al possesso dei requisiti per le agevolazioni collegate alla piccola proprietà contadina, non potrebbe ritenersi suscettibile di sistematica disapplicazione, sulla base di un favor che dovrebbe riconoscersi alla sede giurisdizionale quale unico momento rilevante per l'offerta della prova della sussistenza dei requisiti, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali in parola. La norma che impone l'onere del deposito del certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale agrario ai fini del godimento definitivo di tali agevolazioni, infatti, è funzionale a consentire alla P.A. una razionale ed efficace attività di controllo, che verrebbe del tutto depotenziata e vanificata se si permettesse sistematicamente ai contribuenti di non rispettare l'onere del deposito del certificato comprovante i requisiti, per poi provare liberamente in giudizio la sussistenza di essi (cfr. Sentenza n. 2941/2018).