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In tema di agevolazioni PPC, il contribuente può avvalersi della facoltà di chiedere l'applicazione provvisoria dei benefici contemplati dalla L. 604/1954 al momento della registrazione dell'atto, presentando l'attestazione di cui all'articolo 4, comma 1, L. 604/1954, ma deve, nel previsto termine di decadenza di tre anni, produrre il certificato definitivo, attestante il possesso dei requisiti prescritti, verificandosi, nel caso in cui non effettui tale produzione nel termine indicato, una condizione risolutiva dei benefici anticipatamente ottenuti, integrata la quale l'Ufficio può richiedere il pagamento delle imposte nella misura ordinaria. Con riferimento, poi, alla condizione integrante la cennata decadenza (omessa presentazione del certificato definitivo nel termine triennale), non può imputarsi al contribuente il superamento di detto termine qualora ciò sia dovuto a colpa degli uffici competenti (e, dunque, all'indebito ritardato rilascio del certificato), purché il contribuente offra la prova di aver operato con adeguata diligenza anche dopo la mera richiesta, allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile ad evitare la decadenza, non essendo sufficiente soltanto la mera sua richiesta iniziale (cfr. Sentenze n. 29293/2018, n. 17642/2018, n. 2941/2018, n. 9842/2017, n. 15489/2016, n. 25438/2015, n. 21980/2014, n. 5349/2013, n. 10406/2011, n. 9159/2010, n. 21050/2007, n. 14671/2005 e n. 15953/2003).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione