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I giudici di legittimità hanno affermato che è da ravvisare lo sfruttamento dei lavoratori ai fini della sussistenza della fattispecie penale, di cui all’articolo 603-bis del Codice Penale, nelle “penose condizioni personali e di lavoro subite dai braccianti agricoli”, nella “minima paga oraria”, nell’ “orario lavorativo giornaliero (sino a 18-20 ore senza riposo settimanale e con una pausa di appena 30 minuti)”, nella “carenza di servizi igienici nei campi”, nelle “minacce ed aggressioni subite dai ‘caporali’ in caso di prestazioni lavorative non soddisfacenti”, nella “estrema miseria delle baracche adibite ad abitazioni”, nei “canoni di locazione trattenuti direttamente dalle buste paga”, nel “divieto di portare con sé telefoni cellulari”, elementi tutti che “connotano lo sfruttamento dei braccianti, il cui evidente stato di bisogno li induce ad accettare condizioni di vita e di lavoro ben lontane da quelle normativamente garantite ed anzi ai limiti della disumanità”.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione