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In tema di incompatibilità delle ulteriori attività che possono svolgere i dipendenti degli enti locali, dalla lettura combinata dell’articolo 53 del TUPI (D.Lgs. n. 165/2001) e dell’articolo 60 del D.P.R. n. 3/1957 è possibile distinguere tre ipotesi: 1) attività assolutamente incompatibili, le quali non possono essere svolte nemmeno con autorizzazione; 2) attività consentite, per le quali non è richiesta alcuna autorizzazione (art. 53, c. 6); 3) attività consentite previa autorizzazione, ossia tutte le attività comprese nella sfera di applicabilità dell’articolo 53 del TUPI. Pur se parte della giurisprudenza (specie amministrativa) ritiene che l’attività agricola non rientrerebbe tra le attività automaticamente incompatibili, non essendo la stessa espressamente citata nell’articolo 60 del D.P.R. n. 3/1957, tale interpretazione non tiene però conto della struttura economico sociale degli anni ’50 ove, se si fosse espressamente citata l’attività agricola, presente a vario titolo in quasi ogni famiglia, avrebbe comportato l’esclusione dall’impiego statale per gran parte dei cittadini. L’impresa agricola ai fini della compatibilità con l’esercizio di un pubblico impiego “resta comunque un’impresa commerciale ma qualora in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2135 c.c. otterrà lo status di agricola…”.
Tale attività può essere svolta anche in forma societaria con obbligo di iscrizione al registro delle imprese e deve essere ricompresa, in una lettura che tiene conto della realtà attuale, tra le attività incompatibili indicate nel citato articolo 60. È quindi da ritenere incompatibile la partecipazione ad imprese agricole con il rapporto di lavoro pubblico a tempo pieno laddove sussistano, come nel caso di una società semplice agricola, i caratteri di abitualità e professionalità.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione