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Il contribuente che affitta un immobile per usi commerciali con un contratto regolarmente registrato, qualora il conduttore provveda al pagamento del canone, può intimare lo sfratto per morosità. Gli effetti dell’intimazione di sfratto, ai fini delle imposte sui redditi, comportano che i canoni contrattualmente pattuiti sono comunque imponibili fino a quando il contratto risulta in vita. Il locatore non può appellarsi all’articolo 1458 del c.c. che prevede la risoluzione retroattiva del contratto, quando lo stesso ha esecuzione periodica o continuativa. In tal caso, infatti, la risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite, per le quali non viene meno l’obbligo di pagamento del canone di locazione per il periodo precedente. In tale periodo, infatti, il conduttore ha goduto o, comunque, avrebbe potuto godere della disponibilità dell’immobile locato.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione