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In tema di responsabilità dell’esercente per la riscossione dell’imposta di soggiorno, in base alle modiche introdotte dall’articolo n. 180, comma 4, del D.L. 34/2020, il gestore della struttura viene individuato quale responsabile del pagamento dell'imposta (figura prevista e definita dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 64) di soggiorno e sottoposto alle sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento della stessa.
A partire dall'entrata in vigore della modifica normativa è, pertanto, escluso in radice che possa ulteriormente configurarsi il delitto di peculato, posto che il denaro ancora non versato a titolo d'imposta per definizione non costituisce denaro altrui né quale soggetto giuridico onerato del tributo, il gestore può essere ritenuto incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.)..
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione