Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
In materia di IVA, sia la sesta Direttiva IVA 77/388/CEE (art. 10, commi 1 e 2), sia l'attuale Direttiva IVA 2006/112/CE (artt. 62, 63 e 66) chiariscono che il fatto generatore dell'imposta si identifica con l'effettuazione della cessione dei beni, ovvero con quella della prestazione dei servizi, il cui verificarsi determina anche l'esigibilità dell'imposta. Deve farsi, allora, riferimento al dato del materiale espletamento dell'operazione, e non a quello del pagamento del corrispettivo (Corte UE, 19 dicembre 2012, in causa c-549/11, proprio in relazione alla prestazione di servizi). Pertanto, tale disciplina unionale osta a che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6 sia letto nel senso che, per le prestazioni di servizi, il presupposto impositivo e, con esso, l'insorgenza dell'imponibilità a fini IVA, si verificano, non con l'esecuzione della prestazione, bensì, successivamente, con il pagamento del corrispettivo correlativamente pattuito.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione