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Ai fini della fruizione della c.d. piccola proprietà contadina, la coltivazione del fondo deve sussistere, a pena di decadenza, a partire dal momento di stipula dell'atto di acquisto (o di permuta) e deve permanere per tutto il periodo dei cinque anni successivi, senza mai venire meno. La norma esige che l'acquirente inizi la conduzione diretta del fondo sin dall'acquisto e non la dismetta per cinque anni; una diversa interpretazione legittimerebbe la permanenza dell'agevolazione tributaria a favore di chi acquisti il terreno affittato a terzi e senza mai coltivarlo lo rivenda dopo il quinquennio, ciò che sarebbe palesemente contrario alla ratio legis, diretta a sostenere chi coltiva i fondi agricoli e non chi ne fa commercio (cfr. Sentenza n. 28058/2019).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione