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In tema di imposta sulle donazioni, il valore globale dei beni, al fine della applicazione della franchigia prevista dall'articolo 2, comma 49, D.L. 262/2006 (convertito con modificazioni dalla L. 286/2006), deve essere determinato tenendo conto anche delle donazioni poste in essere prima della data del 29 novembre 2006, poiché l'articolo 57, comma 1, D.Lgs. 346/1990 deve essere interpretato con riferimento alle donazioni in senso civilistico, atti di liberalità del donante a favore del donatario, senza che, dunque, possano essere escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, solo perché all'epoca fiscalmente irrilevanti: infatti la norma, secondo cui "...tutte le donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59", fa riferimento a tutte le donazioni intese in senso civilistico come atti di liberalità del donante a favore del donatario e non esclude le donazioni che erano fiscalmente irrilevanti perché poste in essere nel periodo dal 25 ottobre 2001 al 28 novembre 2006. Una diversa interpretazione dell'articolo 57, D.Lgs. 346/1990 avrebbe l'effetto della reintroduzione di una esenzione che, oltre a non essere prevista dalla lettera della norma, non è sorretta da una autonoma ratio legis che, anzi, in un'ottica costituzionalmente orientata, va individuata nella volontà del legislatore di determinare l'imposta in proporzione alla capacità contributiva, e dunque tenendosi conto del fatto che il beneficiario di donazioni che, nel loro complesso, superano di valore il milione di euro non può ragionevolmente godere della franchigia prevista (cfr. Sentenza n. 11677/2017).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione