In tema di 'patti di famiglia', Il trasferimento delle partecipazioni sociali rientra nella previsione del comma 4 - ter, D.Lgs. n.446/1990, solo qualora esse possano permettere il controllo, ai sensi dell'art. 2539 c.c., comma 1, n. 1, delle società D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 73, comma 1, lett. a). Ne consegue che il patto di famiglia avente ad oggetto partecipazioni che non permettano il controllo della società non rientra nella previsione di non assoggettabilità del tributo in esame. Tale condizione deve sussistere al momento della stipula del patto di famiglia, senza che sia consentito l'ampliamento dell'ambito di applicazione della norma, mediante l'accesso a pattuizioni accessorie, temporalmente successive alla stipula del patto (nella specie un patto parasociale "siglato"), atteso che il regime di esenzione, quale deroga al regime impositivo, è di stretta interpretazione (v. in tema di trasferimenti in favore di collaterale di quote di società Cass. n. 31333 del 2019).