Il soccidario non ha diritto alla detrazione dell'IVA prevista dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972 per le spese sostenute per l'attività dedotta nel rapporto associativo, ove la commercializzazione del bestiame sia stata effettuata esclusivamente dal soccidante, ancorché il soccidario abbia percepito gli utili conseguenti allo svolgimento del rapporto di soccida, per il quale le parti abbiano concordato la monetizzazione degli stessi in suo favore (cfr. Sentenze n. 8727/2013 e n. 14791/2015).