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Il regime agevolativo previsto dal n. 127 sexies della tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972, richiede unicamente che i componenti finiti siano concretamente adoperati per la realizzazione dell'impianto, dell'opera o dell'edificio, senza che rilevi la qualità del soggetto beneficiario e il suo ruolo nella fase di commercializzazione del bene e l'immediatezza dell'utilizzo nella realizzazione dell'impianto, in sintonia con il profilo di salvaguardia dell'ambiente tutelato dagli articoli 9 e 32, Costituzione e della minore onerosità delle fonti di produzione di energia rinnovabile; conseguentemente, l'agevolazione prevista dal n. 127-sexies può essere negata solo qualora non vi sia prova della destinazione dei beni ceduti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile (cfr. Sentenze n. 7788/2019 e n. 30138/2019).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione