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La norma di cui al n. 127-quinquies della tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972, menziona, tra le operazioni soggette all'aliquota IVA ridotta al 10%, quelle relative agli “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica”, il successivo numero 127-sexies ammette, invece, all'aliquota agevolata le operazioni relative a “beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies”. L'interpretazione letterale e sistematica delle due disposizioni conduce a ritenere che la prima fattispecie trova applicazione a tutte le cessioni che hanno per oggetto impianti idonei a produrre calore-energia, indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche degli impianti stessi, la seconda fattispecie, invece, interessa le sole cessioni dei componenti finiti di impianti, a condizione che siano concretamente utilizzati per l'installazione o la costruzione dell'impianto (cfr. Sentenze n. 7788/2019 e n. 30138/2019).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione