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Il ritardo nella fatturazione, sanzionato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1, integra una violazione formale e non anche sostanziale del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 4, ove la condotta, pur oggettivamente lesiva per l'esercizio delle azioni di controllo, non abbia arrecato alcun pregiudizio, con accertamento di fatto di competenza del giudice di merito, sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo, sicché, in caso di pluralità di violazioni della medesima disposizione, è applicabile il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 1. Qualora la medesima violazione sia ripetuta più volte, ai fini sanzionatori,i è applicabile l'istituto del cumulo giuridico.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione