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In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di terreni, la possibilità di affrancare quelle eventualmente maturate sui terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2002, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura forfettaria del 4%, ai sensi dell'articolo 7, L. 448/2001, si riferisce non soltanto alle ipotesi in cui il terreno successivamente alienato sia stato acquistato per atto tra vivi, ma anche al diverso caso nel quale esso sia stato acquistato per successione e poi lottizzato prima della vendita, atteso che ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera a, (ora articolo 67), TUIR, si realizza una plusvalenza tassabile anche nell'ipotesi di alienazione di un terreno acquistato mortis causa. Tuttavia, si è anche precisato che, in tema di plusvalenze, l'imposta sostitutiva determinata ai sensi dell'articolo 7, L. 448/2001, si correla a un'opzione del contribuente, con la conseguenza che la rivalutazione operata non ha effetto, salvo che lo stesso dichiari di volerne usufruire, nei confronti dell'erede, per il quale assume rilievo il valore indicato nella dichiarazione di successione, anche se è presentata dopo la notifica dell'avviso di liquidazione (cfr. Sentenze n. 19374/2018 e n. 11044/2019).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione