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La stipula di un patto di famiglia - ovvero di un contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda ad uno o più discendenti - effettuato a ridosso dell’atto di cessione delle quote societarie, potrebbe essere sufficiente al giudice tributario per ravvisare la sostanziale gratuità della cessione e l’irrilevanza del reddito sintetico accertato nei confronti del discendente beneficiato, laddove sussista parziale identità dei soggetti e gli stessi siano legati fra loro da un rapporto parentale. Ciò perché, nel giudizio tributario avviato dal contribuente nei cui confronti sia stato sinteticamente accertato un maggior reddito, la prova presuntiva funzionale ad accertare l’insussistenza di una maggiore capacità contributiva non è limitata al solo possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Pertanto, il giudice tributario deve valutare, nella loro globalità e non atomisticamente, tutti i negozi intercorsi per stabilire la loro efficacia probatoria.