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La costituzione di una servitù non è fattispecie rinconducibile al concetto di "trasferimento" contenuto nell'art. 1, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. In questa ipotesi non vi è, infatti, alcun trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma soltanto una compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo. Ne consegue che la costituzione di una servitù su un terreno agricolo prevede l'applicazione dell'aliquota d'imposta di registro del 8% (ora 9%) e non del 15 per cento prevista invece nel caso di trasferimento di terreni agricoli in favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione