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Il principio secondo il quale l'interpretazione dell'atto prevista dall'art. 20 d.p.r. n. 131 del 1986, non può basarsi sull'individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali, nonché dagli elementi comunque desumibili dall'atto presentato alla registrazione, e neppure può confondere gli effetti giuridici con quelli economici dell'operazione negoziale, essendo la finalità antileusiva, trova applicazione anche nell'ipotesdi affitto di terreno per l'esercizio dell'attività fotovoltaica.
Tale contratto può essere qualificato come "contratto (atipico) di locazione", e sul piano tributario, non può non essere qualificato, in applicazione dell'art. 20, d.p.r. citato, "come contratto concessivo di un diritto di superficie ed, in base a tale qualificazione, scontare l'imposta di registro" (aliquota 15% art. 1, co. III, tariffa allagata al d.p.r. n. 131 del 1986), ipotecaria (aliquota 2% art. 1 tariffa allegata al d.p.r. n. 347 del 1990) e quella catastale (aliquota 1% art. 10 d.p.r. n. 347 del 1990).".
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione