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La cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di un terreno divenuto edificabile non rientra -avendo il suddetto terreno perduto la qualità di bene strumentale all'esercizio dell'impresa - tra le operazioni imponibili ex articolo 1, D.P.R. 633/1972, sicché deve assoggettarsi all'imposta proporzionale di registro e non all'IVA, come peraltro sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella Sentenza del 15 settembre 2011 (in cause C-180/10 e C181/10), sull'interpretazione dell'articolo 4, n. 1 e 2, Direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, nonché degli articoli 9, n. 1, 16 e 295, n. 1, punto 3, Direttiva IVA (cfr. Sentenze n. 2017/2019, n. 9148/2014, n. 8327/2014, n. 27576/2008 e n. 5366/1999).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione