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Con specifico riferimento alle cooperative agricole, l'articolo 2513, comma 3, c.c. stabilisce che l'unica condizione di prevalenza rilevante ai fini della loro qualificazione come società cooperative a mutualità prevalente è costituita dalla quantità o dal valore dei prodotti conferiti dai soci, che deve essere superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti (cfr. Sentenza n. 19351/2018).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione