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La previsione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 6, introdotta dalla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 935, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e ss., ha efficacia retroattiva, posto che le disposizioni del predetto comma 935 - in virtù dell'aggiunta apportata a quest'ultimo dal D.L. n. 34 del 2019 (c.d. "Decreto Crescita"), convertito con modificazioni dalla L. n. 58 del 2019 - si applicano "anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente Legge" (Cass. n. 23817 del 28/10/2020; Cass. n. 24289 del 03/11/2020).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione