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Il comma 3-bis, lett. f), dispone che ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., e in particolare destinate ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento. Ciò significa che, secondo il combinato disposto del citato D.L., commi 3 e 3-bis, un immobile di fatto adibito ad abitazione del Coltivatore Diretto e della sua famiglia o utilizzato per altre esigenze abitative che non siano quelle poc'anzi descritte, avente una superficie superiore a quella indicata dal citato D.M. 2 agosto 1969, non può essere considerato rurale.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione