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In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, costituente mera agevolazione rispetto all'esercizio degli obblighi di dichiarazione e dei diritti conseguenti delle società controllate, qualora la società controllante si avvalga della facoltà di compensare, in tutto o in parte, le proprie eccedenze di credito con le somme che una o più delle società controllate avrebbe dovuto versare, deve prestare la garanzia di cui al D.M. 13 dicembre 1979, art. 6, comma 3, la quale costituisce condizione per l'adesione al regime agevolato e per l'esercizio della compensazione infragruppo. La procedura di rimborso accelerato, per la quale il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, prevede la prestazione di garanzia, e quella di compensazione dei crediti nei rapporti tra società appartenenti allo stesso gruppo (nella specie tra società controllante e controllata), D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 73, costituiscono modalità attuati ve, assimilabili, della medesima definizione del rapporto tributario, sicché, qualora una società si avvalga della facoltà di compensare in tutto o in parte le proprie eccedenze di credito con le somme che avrebbero dovuto essere versate da un ente o una società che controlla o da altre società ad essa collegate, le garanzie, di cui al D.M. 13 dicembre 1979, art. 6, comma 3, devono essere prestate in sede di dichiarazione annuale della società il cui credito è stato estinto con compensazione, occorrendo, altrimenti, versare all'Ufficio Finanziario, entro il termine di presentazione della dichiarazione, l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione