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La dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, può essere ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato nell'articolo 31, D.Lgs. 346/1990 - la cui mancata osservanza potrà comportare solo l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e ss. - purché prima della notificazione dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta; in tale arco temporale è, fra l'altro, consentito al contribuente correggere la dichiarazione stessa, per adeguarla ai criteri legali di valutazione c.d. automatica (articolo 34, commi 5 e ss., D.Lgs. 346/1990), e l'ufficio non potrà ignorare la correzione, apportata uniformandosi ai parametri legali, perché così finirebbe per assoggettare il dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico (cfr. Sentenze n. 11526/2018, n. 22523/2007, n. 11143/2006, n. 5361/2006 e n. 14088/2004).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione