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Ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato. Al fine di poter beneficiare sia della detrazione dell'Iva che della deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione occorre che le spese siano inerenti all'attività svolta dall'impresa. Nell'ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione è fruita da un soggetto diverso dal committente del servizio, occorre al fine di giustificare l'inerenza, l'indicazione nel documento contabile (o in nota allegata) dei soggetti che hanno beneficiato della prestazione di vitto e alloggio e delle motivazioni della fruizione.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione