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L’erronea liquidazione in fattura dell’IVA, sulla base di un’aliquota maggiore rispetto a quella dovuta per l’operazione effettivamente posta in essere, non legittima colui che ha operato la rivalsa a chiedere a rimborso l’eccedenza e/o a portarla in detrazione. Intanto il diritto al rimborso opera esclusivamente nei limiti dell’importo dell’IVA riferita all’operazione commerciale così come conclusa dalle parti. Poi l’IVA pagata in eccesso non è neppure detraibile perché manca il presupposto dell’effettiva realizzazione dell’operazione ad aliquota più elevata.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione