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In tema di reddito agrario la tassazione dell'attività agricola sul reddito catastale, ai sensi dell'art. 32, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e non sul reddito effettivamente percepito, trova applicazione, sul piano soggettivo, tanto agli imprenditori individuali quanto alle società agricole -che possono chiederne l'applicazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99-; sul piano oggettivo essa incontra il limite nell'ordinario sfruttamento delle potenzialità del fondo, superato il quale cessa per tutti il trattamento agevolato, trovando per l'eccedenza applicazione gli artt. 56, ultimo comma, e 56 bis del d.P.R. n. 917 del 1986.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione