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In tema di imposta di registro, poiché dinanzi al Giudice tributario l'Amministrazione Finanziaria è sullo stesso piano del contribuente, la relazione di stima di un immobile, redatta dall'UTE, prodotta dall'Amministrazione Finanziaria costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, pertanto, può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto; tuttavia, nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove c.d. atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del Giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (cfr. Sentenze n. 2193/2015 e n. 11418/2014).