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Nel caso di cessione di un terreno edificabile, munito di titolo edilizio e sul quale siano stati soltanto avviati i lavori di costruzione di un fabbricato, l'accertamento deve limitarsi a considerare il valore dell'area alla data in cui si produce l'effetto traslativo, senza potervi includere il valore del fabbricato non ancora ultimato, né utilizzato.
Per determinare la base imponibile occorre aver riguardo allo stato di fatto e di diritto dell'immobile alla data dell'atto, di talché, nel caso delia cessione di un terreno, non è rilevante la sua successiva abusiva utilizzazione a scopo edificatorio.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione