In tema di ICI, l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 9, D.Lgs. 504/1992, per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui all'articolo 58, D.Lgs. 446/1997, è subordinata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica, da parte del possessore, di Coltivatore Diretto o di Imprenditore Agricolo a titolo principale, desumibile dall'iscrizione negli appositi elenchi di cui all'articolo 11 , L. 9/1963, e della conduzione effettiva dei terreni, che, invece, deve essere provata in via autonoma dal contribuente, atteso che la ratio della disposizione è quella di incentivare la coltivazione della terra alleggerendo il carico tributario dei soggetti che ritraggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l'agevolazione, la quale, pertanto, non compete (cfr. Sentenze n. 11670/2021, n. 8729/2021, n. 20012/2020 e n. 556/2020).